Dal 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario, con alcune eccezioni specifiche. Comprendere le regole di emissione e i pagamenti periodici dei bolli virtuali è fondamentale per evitare sanzioni e gestire correttamente la propria attività.

Chi deve emettere fattura elettronica

Tutti i professionisti, artigiani e commercianti in regime forfettario sono tenuti alla fatturazione elettronica. L’unica eccezione riguarda chi fornisce servizi sanitari a privati cittadini: in questo caso specifico, per motivi di privacy, è possibile non emettere fattura elettronica, ma occorre trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

I commercianti al dettaglio possono limitarsi a conservare i corrispettivi giornalieri, anche attraverso un semplice registro delle entrate.

La marca da bollo virtuale

Nel regime forfettario non si applica l’IVA sulle fatture, ma per importi superiori a 77,47 euro è obbligatorio applicare la marca da bollo da 2 euro in formato virtuale. Non è più possibile acquistare marche da bollo fisiche dal tabaccaio e applicarle manualmente: il bollo deve essere indicato nel documento elettronico.

Il pagamento dei bolli virtuali non avviene fattura per fattura, ma con scadenze trimestrali direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze di pagamento

I bolli virtuali devono essere pagati quattro volte l’anno secondo questo calendario:

  • 31 maggio: bolli del primo trimestre
  • 30 settembre: bolli del secondo trimestre
  • 30 novembre: bolli del terzo trimestre
  • 28 febbraio dell’anno successivo: bolli del quarto trimestre

Esiste una semplificazione importante: se l’importo complessivo dei bolli del primo trimestre è inferiore a 5.000 euro, il pagamento può essere posticipato al 30 settembre. Analogamente, se sommando primo e secondo trimestre non si raggiungono i 5.000 euro, il versamento può slittare al 30 novembre.

Come funziona il pagamento sul portale

Quando si accede al sito dell’Agenzia delle Entrate per pagare i bolli del trimestre, si trovano due elenchi distinti. Il primo contiene tutte le fatture in cui il bollo è stato correttamente applicato al momento dell’emissione. Il secondo mostra le fatture per cui il bollo non era stato inserito, ma che secondo l’Agenzia avrebbero dovuto averlo.

È importante verificare attentamente entrambe le liste prima di procedere al pagamento.

Chi paga il bollo

Il professionista o l’imprenditore può scegliere se addebitare o meno il costo del bollo al cliente. In entrambi i casi, però, il pagamento trimestrale all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuato dal titolare della partita IVA.

Se si decide di addebitare i 2 euro al cliente, questo importo diventa parte del ricavo e concorre alla formazione del reddito imponibile. Se invece non viene addebitato, non incide sul calcolo delle tasse.

Trasmissione al Sistema di Interscambio

Ogni fattura elettronica deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dalla data di emissione o dalla data di incasso, se precedente. Dopo la trasmissione, il documento può essere accettato o rifiutato.

In caso di rifiuto, il sistema comunica il motivo e consente di correggere l’errore, ritrasmettendo la fattura corretta entro 5 giorni. Se invece ci si accorge di un errore dopo che la fattura è stata accettata, occorre emettere una nota di credito per annullarla e poi creare una nuova fattura corretta.

Conservazione dei documenti

È consigliabile attivare il servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate. Questo servizio permette di archiviare tutte le fatture emesse e ricevute in modo conforme alle normative, senza costi aggiuntivi e con la certezza di averle sempre disponibili nel proprio cassetto fiscale.

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