Regime Forfettario: Caratteristiche e Benefici
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per le partite IVA, riservato a professionisti, imprenditori individuali e aziende con ricavi o compensi non superiori a € 85.000 annui. Esso prevede una tassazione sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP, con aliquote ridotte rispetto ai regimi fiscali ordinari.
L’aliquota standard per il regime forfettario è del 15%, ma è possibile usufruire di un’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività, a condizione che l’attività rispetti specifici requisiti.
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Requisiti per l’Aliquota Agevolata del 5%
L’aliquota agevolata del 5% è applicabile se:
- Il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, direttamente o indirettamente riconducibile a quella che intende intraprendere.
- L’attività non costituisce mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo (escluse le attività di praticantato obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni).
- Se l’attività è stata precedentemente esercitata da un altro soggetto, i ricavi di quest’ultimo nel periodo d’imposta precedente non devono aver superato € 85.000.
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Esempi di Applicazione dell’Aliquota Agevolata del 5%
- Il Sig. Rossi ha cessato un’attività il 31 maggio 2019 e avvia una nuova attività il 1° giugno 2024: può beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% poiché sono trascorsi più di tre anni dalla cessazione della precedente attività.
- La Sig.ra Verdi, dipendente presso una ditta di consulenza fino al 2021, avvia una propria attività di consulenza nel 2022 utilizzando i contatti e i clienti della sua precedente occupazione: non può applicare l’aliquota agevolata del 5% perché la nuova attività è considerata mera prosecuzione della precedente.
- Il Sig. Bianchi, che lavorava come segretario part-time, avvia un’attività come musicista: può usufruire dell’aliquota del 5% perché le competenze richieste sono diverse e l’attività non costituisce mera prosecuzione.
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Mera Prosecuzione di Attività Precedente: Criteri di Valutazione
La mera prosecuzione si configura quando la nuova attività è sostanzialmente la stessa di quella precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 10/E del 2016, ha chiarito che l’attività deve essere effettivamente nuova e non solo formalmente diversa.
I criteri per valutare la mera prosecuzione includono:
- Utilizzo degli stessi beni.
- Svolgimento nello stesso luogo.
- Servizio alla stessa clientela.
Esempi specifici:
- Un autotrasportatore che ha cessato l’attività come dipendente e continua ad utilizzare lo stesso veicolo e a servire la stessa clientela in un’attività autonoma: sarà considerato in mera prosecuzione e non potrà applicare l’aliquota agevolata del 5%.
- Un ex dipendente di un’impresa edile che avvia una propria attività nel settore con mezzi propri e una nuova clientela: non è considerato in mera prosecuzione e può beneficiare dell’aliquota del 5%.
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Collaboratori di Impresa Familiare
I collaboratori di un’impresa familiare sono distinti dal titolare dell’impresa. Secondo la Circolare 17/E del 2012, la mera prosecuzione non si applica ai collaboratori poiché il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta sostitutiva è solo il titolare. Tuttavia, la contemporanea partecipazione come collaboratore familiare impedisce l’accesso al regime forfettario.
Esempio:
- Un collaboratore familiare fino al 2021 che avvia un’attività imprenditoriale a febbraio 2022 può applicare il regime forfettario e beneficiare dell’aliquota agevolata del 5%.
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Prosecuzione dell’Attività Svolta da Altri
Se la nuova attività prosegue un’impresa esercitata da un altro soggetto, i ricavi del cedente/de cuius devono essere considerati cumulativamente con quelli dell’acquirente/erede. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 17/E del 2012, specifica che se i ricavi cumulati superano il limite di € 85.000, il contribuente dovrà uscire dal regime agevolato l’anno successivo.
Esempio:
- Mario ha ereditato un’attività con ricavi pari a € 80.000. Nel suo primo anno di gestione, Mario genera € 10.000 di ricavi. Poiché il totale cumulato (€ 90.000) supera il limite, dovrà uscire dal regime agevolato dal prossimo anno.
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Contratti di Lavoro e Mera Prosecuzione
I rapporti di lavoro dipendente o collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) incidono sulla verifica della mera prosecuzione solo se si sono protratti per più della metà del triennio precedente l’inizio della nuova attività. Se tali rapporti sono stati brevi (non più della metà del triennio), non ostacolano l’accesso al regime agevolato.
Esempio:
- Anna ha svolto una collaborazione coordinata e continuativa per un periodo inferiore alla metà del triennio precedente l’avvio della nuova attività: può accedere al regime forfettario senza essere considerata in mera prosecuzione.
Conclusioni
Il regime forfettario rappresenta un’opzione vantaggiosa per molte attività imprenditoriali, grazie alla tassazione ridotta e alle semplificazioni contabili. Tuttavia, l’accesso a questo regime e alle sue agevolazioni, come l’aliquota del 5%, richiede il rispetto di specifici requisiti e condizioni. È fondamentale valutare attentamente la propria situazione personale, anche alla luce delle circolari e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, per determinare la possibilità di applicare l’aliquota agevolata e per evitare le cause ostative che impediscono l’accesso o la continuazione del regime agevolato.
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